L’ottava Commissione del Senato sta conducendo un ciclo di audizioni nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn.162 e congiunti (Riforma della RAI).
Ero stato invitato insieme ad altri colleghi per esporre in dieci minuti le mie considerazioni, ma una serie di rinvii, fatti all’ultimo momento e in modo sbrigativo, mi hanno indotto a rinunciare all’audizione e ad esporre in questa sede quel che avrei detto. I senatori che vorranno potranno consultare agevolmente il sito di Articolo21. Non è la prima volta che una serie di proposte di legge sulla Rai sono inquadrate sotto al titolo di Riforma della RAI. Questo titolo è spesso stato usato con una certa enfasi, ma se volessimo essere concreti dovremmo dire che oggi una riforma della Rai deve significare soprattutto attuazione della Costituzione italiana e del Freedom Act della UE.
Aggiungiamo subito che non era mai accaduto nei cento anni dalla fondazione dell’EIAR (agosto 1924) che la Rai si presentasse in Parlamento senza volto. Sono otto mesi, da quando è stata eletta questa consiliatura che non è stato possibile perfezionare l’elezione del Presidente della Concessionaria pubblica.
Siamo di fronte ad uno strappo che non ha precedenti. L’organo che rappresenta l’azienda e che deve garantire il pluralismo e le minoranze interne ed esterne, non viene sottoposto al giudizio della Commissione parlamentare per un chiaro ostruzionismo di maggioranza. Sarebbe interessante conoscere su questo blocco il parere dei Presidenti delle Camere.
Alla maggioranza parlamentare non basta che l’Amministratore delegato della Rai, ottimo professionista, sia stato designato, in chiaro contrasto con la Costituzione (sentenza n.225 del 1974) da una delibera del Governo Meloni. Alla maggioranza parlamentare non basta che i consiglieri di amministrazione della Rai, persone di riconosciuta competenza, siano state elette senza una previa procedura comparativa, come la legge richiede. Alla maggioranza parlamentare sembra giusto pretendere che l’opposizione di inchini alla designazione anche della Presidente designata, persona di indubbie qualità, ma non per questo necessariamente “riconoscibile” come Presidente di garanzia.
A questo dobbiamo sommessamente aggiungere che oggi oltre agli imperativi costituzionali che abbiamo ricordato in un recentissimo articolo su questo sito, sono in discussione anche le disposizioni di un fondamentale Regolamento europeo, l’EMFA, il cui articolo 5, che diventerà operativo dal prossimo 8 di agosto, contiene una serie di prescrizioni molto importanti sintetizzate nel suo primo comma:
“Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di media di servizio pubblico siano indipendenti dal punto di vista editoriale e funzionale e forniscano in modo imparziale una pluralità di informazioni e opinioni al loro pubblico, conformemente alla loro missione di servizio pubblico definita a livello nazionale in linea con il protocollo n. 29”.
Come ignorare poi che proprio in questi giorni è stato diffuso anche il Rapporto sullo Stato di diritto dell’UE che contiene una serie di rilievi molto preoccupanti riferiti all’intero settore dell’informazione.
Infine è fondamentale per il legislatore che si accinge ad intervenire sulla Rai tenere presente che tra meno di due anni è in scadenza la concessione decennale (aprile del 2027).
Per tratteggiare le caratteristiche di una moderna azienda di servizio pubblico oggi non sarebbe sufficiente offrire qualche abbellimento estetico (magari spostando l’asse degli equilibri sulla maggioranza parlamentare, o rivedendo i requisiti degli eleggibili o rendendo più trasparente la procedura di nomina).
Oggi il primo compito del Parlamento è quello di offrire garanzie sulla concessione, di indicare gli elementi essenziali della missione e di indicare gli strumenti dell’indipendenza economica.
Solo in questo modo la Rai sarebbe in grado di uscire dalle incertezze che la circondano e di affrontare in condizioni di indipendenza un vero percorso di crescita che garantisca seriamente una volta per tutte il diritto dei cittadini all’informazione (Corte cost.n.284 del 2002).
* Ordinario di Diritto costituzionale, già docente nell’Università di Firenze
Fonte: Articolo 21



